Art. 6.

      1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento dei danni, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno di cui all'articolo 1.